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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 18
Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie e nei processi produttivi, a norma della LR 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche sono disposte le ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi di seguito specificati:
a) Cap. 22200 - Contributi alle imprese per l'elaborazione del progetto d' impresa e del relativo avviamento nonchè per la progettazione di interventi innovativi (art. 10, LR 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
b) Cap. 22202 - Contributi in c/ interessi concessi in un' unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d' investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, LR 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000

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