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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 36
Porti regionali
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla LR 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 500.000.000
Esercizio 1996: + Lire 500.000.000
b) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: - Lire 500.000.000
c) Cap. 41550 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett b), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 200.000.000
d) Cap. 41570 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 500.000.000.

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