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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 46
Determinazione quote fondo socio - assistenziale spese correnti
1. Per la determinazione delle quote del fondo socio - assistenziale di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) della LR 20 dicembre 1994, n. 50, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per le finalità indicate:
a) Quota destinata alle emergenze socio - assistenziali, ai progetti, agli obiettivi e alle azioni promozionali d' interesse regionale
Lire 1.100.000.000 (Cap. 57100 e Cap. 57115);
b) Quota a destinazione indistinta e di mantenimento
Lire 28.890.000.000 (Cap. 57120);
c) Quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche
Lire 6.700.000.000 (Cap. 57150).

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