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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 50
Interventi volti al controllo della popolazione canina
1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo - animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli artt. 23 e 28 della LR 25 febbraio 1988, n. 5, e successive modifiche, sono autorizzati i seguenti finanziamenti per gli interventi sottoelencati:
a) Contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28 LR 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64400)
Esercizio 1995: Lire 500.000.000
b) Spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, LR 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64410)
Esercizio 1995: Lire 150.596.330

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