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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 54
Modifiche alla LR 4 aprile 1985, n. 11
1.
All'art. 11 della LR 4 aprile 1985, n. 11 sono aggiunti, dopo il comma secondo, i seguenti commi:
" I contributi per le spese si investimento di cui all'art. 3 sono liquidati nel seguente modo:
a) i contributi a favore di soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29;
b) i contributi a favore di soggetti privati in due soluzioni di cui la prima, pari al trenta per cento, alla dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori, la seconda, pari al restante settanta per cento, a presentazione da parte del beneficiario del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dal tecnico del Comune, Provincia o Comunità Montana territorialmente competente in base all'ubicazione della struttura ammessa a contributo. Nel caso di acquisto di attrezzature, tanto per i beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi avviene in un' unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario, sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le forniture stesse sono state ammesse a contributo. ".

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