LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995
Art. 6
Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1 della LR 20 aprile 1993, n. 19, per l'esercizio 1995, è rimodulata nel seguente modo:
Esercizio 1995: | - Lire 18.000.000.000 |
Esercizio 1996: | + Lire 10.000.000.000 |
Esercizio 1997: | + Lire 8.000.000.000 |
2. Sono inoltre disposte, per gli interventi previsti dalla LR 9 aprile 1990, n. 29, le ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1995: | + Lire 656.786.651 |
Esercizio 1997: | + Lire 105.924.370 |
(Cap. 04270). |