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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 8
Interventi per la forestazione (Mezzi regionali)
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 14070 " Interventi per la forestazione e il miglioramento agro - silvo - pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, LR 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 1995: Lire 5.500.000.000
b) Cap. 14435 " Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (LR 24 gennaio 1975, n. 6; LR 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/ 79)"
Esercizio 1995: Lire 1.500.000.000.

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