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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

INDICE

Art. 1 - Finanziamento Piani territoriali infraregionali
Art. 2 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 3 - Organizzazione dei servizi di Polizia locale
Art. 4 - Cartografia regionale
Art. 5 - Sistema informativo regionale
Art. 6 - Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni)
Art. 7 - Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali)
Art. 8 - Interventi per la forestazione (Mezzi regionali)
Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 10 - Interventi per l'attività di agriturismo
Art. 11 - Servizi alle aziende agricole
Art. 12 - Intervento straordinario nel settore della trasformazione della carne
Art. 13 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale
Art. 14 Aumento di capitale sociale dell'ERVET Politiche per le imprese - SpA
Art. 15 - Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese
Art. 16 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla formazione dell'impresa cooperativa
Art. 17 - Fondo di garanzia dei Consorzi regionali
Art. 18 - Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione
Art. 19 - Modifiche alla LR 16 maggio 1994, n. 20
Art. 20 - Attuazione LR 16 maggio 1994, n. 20 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa)
Art. 21 - Interventi nel settore dell'artigianato LR 16 maggio 1994, n. 20
Art. 22 - Valorizzazione delle attività ittiche
Art. 23 - Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
Art. 24 - Mercati e strutture annonarie
Art. 25 - Qualificazione e sviluppo del termalismo
Art. 26 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
Art. 27 - Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali
Art. 28 - Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili
Art. 29 - Attività di studi, progettazione pianificazione dell'IDROSER
Art. 30 - Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
Art. 31 - Pianificazione e risanamento delle acque
Art. 32 - Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti
Art. 33 - Parchi regionali e riserve naturali
Art. 34 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 35 - Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati
Art. 36 - Porti regionali
Art. 37 - Aggiornamento Piano regionale dei trasporti
Art. 38 - Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
Art. 39 - Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico
Art. 40 - Progettazioni sistemi di trasporto su ferro
Art. 41 - Opere stradali
Art. 42 - Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci
Art. 44 Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 45 - Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione
Art. 46 Determinazione quote fondo socio - assistenziale spese correnti
Art. 47 Fondo socio - assistenziale regionale
Art. 48 - Residenze sanitarie assistenziali
Art. 49 - Promozione e sviluppo delle cooperative sociali
Art. 50 - Interventi volti al controllo della popolazione canina
Art. 51 Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Art. 52 - Integrazioni all'art. 3 della LR 6 settembre 1993, n. 33
Art. 53 - Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche
Art. 54 - Modifiche alla LR 4 aprile 1985, n. 11
Art. 55 - Servizi culturali polivalenti
Art. 56 - Fondo regionale biblioteche
Art. 57 Partecipazione al " Museo - monumento al deportato"
Art. 58 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 59 Strutture formativo - professionali
Art. 60 - Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca
Art. 61 - Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero
Art. 62 - Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali
Art. 63 - Copertura finanziaria
Art. 64 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finanziamento Piani territoriali infraregionali
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla predisposizione dei Piani territoriali di coordinamento infraregionali previsti dall'art. 12 della LR 5 settembre 1988, n. 36, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 02120).
Art. 2
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 1995, un contributo di Lire 40.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).
Art. 3
Organizzazione dei servizi di Polizia locale
1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della LR 22 gennaio 1988, n. 3 e successive modifiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 120.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 (Cap. 02715).
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla LR 19 aprile 1975, n. 24 " Formazione di una cartografia regionale", è disposta, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 1.500.000.000 (Cap. 03850).
Art. 5
Sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno ed a norma di quanto previsto dalla LR 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte per l'esercizio 1995 le ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
a) Cap. 03905: Lire 1.000.000.000
b) Cap. 03910: Lire 1.000.000.000
Art. 6
Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1 della LR 20 aprile 1993, n. 19, per l'esercizio 1995, è rimodulata nel seguente modo:
Esercizio 1995: - Lire 18.000.000.000
Esercizio 1996: + Lire 10.000.000.000
Esercizio 1997: + Lire 8.000.000.000
2. Sono inoltre disposte, per gli interventi previsti dalla LR 9 aprile 1990, n. 29, le ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1995: + Lire 656.786.651
Esercizio 1997: + Lire 105.924.370
(Cap. 04270).
Art. 7
Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali)
1. Le assegnazioni spettanti alla Regione Emilia - Romagna a valere sull'accantonamento previsto nel disegno di legge della finanziaria dello Stato per il 1995 per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo sono definite, in via presuntiva, in complessive Lire 55.994.000.000.
2. Tale importo, valutato prudenzialmente con riferimento alla somma assegnata per l'esercizio 1994 per il medesimo settore, sarà rettificato in base all'effettivo riparto definito dai provvedimenti che verranno assunti dai competenti Organi statali.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli interventi descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati, per l'esercizio 1995, nel seguente modo:
Cap. 10615 L.600.000.000
Cap. 10630 L.170.000.000
Cap. 10632 L.50.000.000
Cap. 10635 L.125.000.000
Cap. 10805 L.100.000.000
Cap. 10830 L.500.000.000
Cap. 12020 L.100.000.000
Cap. 12030 L.40.000.000
Cap. 12035 L.70.000.000
Cap. 12090 L.160.000.000
Cap. 12106 L.2.000.000.000
Cap. 13000 L.80.000.000
Cap. 13005 L.100.000.000
Cap. 13008 L.350.000.000
Cap. 15180 L.500.000.000
Cap. 16335 L.500.000.000
Cap. 18010 L.2.000.000.000
Cap. 18011 L.11.500.000.000
Cap. 18030 L.100.000.000
Cap. 18065 L.350.000.000
Cap. 18148 L.2.000.000.000
Cap. 18173 L.590.000.000
Cap. 18230 L.2.000.000.000
Cap. 18237 L.12.000.000.000
Cap. 18239 L.2.000.000.000
Cap. 18241 L.1.500.000.000
Cap. 18243 L.1.300.000.000
Cap. 18245 L.6.000.000.000
Cap. 18247 L.100.000.000
Cap. 18360 L.1.000.000.000
Cap. 18570 L.1.300.000.000
Cap. 18572 L.100.000.000
Cap. 18580 L.100.000.000
Cap. 20081 L.500.000.000
Cap. 23505 L.5.000.000.000
Cap. 86620 L.1.109.000.000 .
4. Gli adempimenti da assumere sugli stanziamenti sopra definiti sono subordinati all'entrata in vigore dei provvedimenti statali concernenti l'attuazione dei programmi nel settore dell'agricoltura.
5. Gli interventi di cui al Cap. 18230 sono espressamente disciplinati dal successivo art. 10.
6. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla Legge 10 luglio 1991, n. 201 Sito esterno " Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n, 752 Sito esterno" sono modificate per l'esercizio 1995, nel modo seguente:
Cap. 10805 + Lire 500.000.000
Cap. 15175 + Lire 900.000.000
Cap. 16335 + Lire 4.100.000.000
Cap. 18365 + Lire 100.000.000
Cap. 18245 + Lire 119.792.021
Cap. 86620 - Lire 5.719.792.021 .
Art. 8
Interventi per la forestazione (Mezzi regionali)
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 14070 " Interventi per la forestazione e il miglioramento agro - silvo - pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, LR 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 1995: Lire 5.500.000.000
b) Cap. 14435 " Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (LR 24 gennaio 1975, n. 6; LR 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/ 79)"
Esercizio 1995: Lire 1.500.000.000.
Art. 9
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per i sottoelencati interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti ulteiori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 " Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), LR 2 agosto 1984, n. 42)"
Lire 9.000.000.000
b) Cap. 16352 " Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), LR 2 agosto 1984, n. 42)"
Lire 3.215.000.000
c) Cap. 16400 " Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno)"
Lire 1.000.000.000
d) Cap. 16800 " Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (LR 1 luglio 1974, n. 24)"
Lire 200.000.000
Art. 10
Interventi per l'attività di agriturismo
1. Per la concessione di contributi in c/ capitale a favore di imprenditori agricoli per interventi sulle strutture da destinare all'attività di agriturismo, a norma dell'art. 18 commi 1, 2, 3 e 4 della LR 28 giugno 1994, n. 26, è disposta, per l'esercizio 1995, un' autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 18230).
Art. 11
Servizi alle aziende agricole
1. Per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole, ai sensi dell'art. 2 della LR 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) della LR 25 maggio 1974, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di Lire 5.000.000.000 (Cap. 18350).
Art. 12
Intervento straordinario nel settore della trasformazione della carne
1. Per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata su prestiti bancari contratti da piccole e medie imprese ed imprese artigiane per interventi a carattere straordinario concernenti modifiche strutturali ed impiantistiche nel settore della trasformazione della carne, a norma della LR 28 febbraio 1994, n. 12, come modificata dalla LR 15 novembre 1994, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 2.500.000.000 (Cap. 21057).
Art. 13
Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla LR 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:
a) Cap. 21063 - Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese -SpA (art. 6, LR 13 maggio 1993, n. 25)
Esercizio 1995: Lire 12.000.000.000;
b) Cap. 21068 - Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, LR 13 maggio 1993, n. 25)
Esercizio 1995: Lire 900.000.000
Art. 14
Aumento di capitale sociale dell'ERVET Politiche per le imprese - SpA
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della LR 18 dicembre 1973, n. 44 e dall'art. 12 della LR 13 maggio 1993, n. 25.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1995 (Cap. 21070).
Art. 15
Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1995, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della LR 22 novembre 1991, n. 31, per l'ammontare di Lire 3.000.000.000 (Cap. 21096).
Art. 16
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla formazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla LR 23 marzo 1990, n. 22 " Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:
a) Cap. 21200 - Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, LR 23 marzo 1990, n. 22)
Lire 300.000.000
b) Cap. 21205 - Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2 LR 22/ 90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) LR 23 marzo 1990, n. 22)
Lire 50.000.000
c) Cap. 21215 - Contributi per il finanziamento della progettazione di programmi volti all'acquisizione di know - how e tecnologie (art. 5, comma 2, lett. d), LR 23 marzo 1990, n. 22)
Lire 300.000.000.
Art. 17
Fondo di garanzia dei Consorzi regionali
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni e forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla LR 2 aprile 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 21945).
Art. 18
Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie e nei processi produttivi, a norma della LR 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche sono disposte le ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi di seguito specificati:
a) Cap. 22200 - Contributi alle imprese per l'elaborazione del progetto d' impresa e del relativo avviamento nonchè per la progettazione di interventi innovativi (art. 10, LR 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
b) Cap. 22202 - Contributi in c/ interessi concessi in un' unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d' investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, LR 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
Art. 19
Modifiche alla LR 16 maggio 1994, n. 20
1.
Il comma 1 dell'art. 23 della LR n. 20 del 1994 è così sostituito:
" 1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24 la gestione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, ai commi 2 e 3 dell'art. 8, agli articoli 9, 14, 15 e 18 è delegata alle Province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. ".
2.
Al comma 1 dell'art. 27 della LR n. 20 del 1994 le lettere a) e b) sono così sostituite:
" a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3, delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4, della lettera a) del comma 2 e dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 6, dai commi 2 e 3 dell'art. 7, dalle lettera b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dell'art. 9, dell'art. 10, dell'art. 16 e dal comma 4 dell'art. 25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda le spese previste dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 4, dell'art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalle lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977. ".
3.
Dopo il comma 1 dell'art. 27 della LR n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
" 1 bis. Per l'attuazione degli interventi delegati ai sensi del precedente art. 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna, due fondi costituiti in appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente e uno per le spese in c/ capitale che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi del comma 1. ".
Art. 20
Attuazione LR 16 maggio 1994, n. 20 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa)
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 19 e dagli artt. 22, 23 e 25 della LR 19 aprile 1994, n. 16 per l'esercizio finanziario 1995, a valere sulle leggi regionali 9 aprile 1985, n. 13, 27 gennaio 1986, n. 4, 16 maggio 1986, n. 12, e 3 gennaio 1987, n. 1, abrogate ai sensi dell'art. 26 della LR 16 maggio 1994, n. 20, sono revocate.
Art. 21
Interventi nel settore dell'artigianato LR 16 maggio 1994, n. 20
1. Per le finalità di cui alla LR n. 20 del 1994, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 22255 " Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2, lett. b), e d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), LR 16 maggio 1994, n. 20)"
Lire 21.910.000.000
b) Cap. 22268 " Conferimento in un' unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12, LR 16 maggio 1994, n. 20)"
Lire 2.700.000.000.
Art. 22
Valorizzazione delle attività ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della LR 14 febbraio 1979, n. 3, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1995, la somma di Lire 500.000.000 (Cap. 24400).
Art. 23
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della LR 11 gennaio 1993, n. 3, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25520 - Contributi in c/ interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. a), c) e d) e art. 7 comma 3 lett. b), LR 11 gennaio 1993, n, 3) Lire 6.900.000.000 OMISSIS
b) Cap. 25528 - Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. b) e art. 7 comma 3 lett. c), LR 11 gennaio 1993, n. 3) Lire 7.865.000.000.
Art. 24
Mercati e strutture annonarie
1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della LR 7 novembre 1979, n. 42 come modificata dalla LR 24 dicembre 1981, n. 49, è disposta, per l'esercizio 1995, un' autorizzazione di spesa pari a Lire 300.000.000 (Cap. 27000).
Art. 25
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Per gli interventi di cui all'art. 43, comma 3 lett. b), c, d) ed f) della LR 17 agosto 1988, n. 32 " Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" è disposta, per l'esercizio 1995, un' autorizzazione di spesa di Lire 3.500.000.000 (Cap. 29300).
Art. 26
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma della LR 16 febbraio 1989, n. 6, e tenuto conto dei " Criteri - direttivi" approvati dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 13 ottobre 1994, a norma dell'art. 12, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 557 Sito esterno, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli investimenti sottoelencati:
a) Cap. 30880 - Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilità e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (artt. 2 e 3 LR 16 febbraio 1989, n. 6)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000
OMISSIS
b) Cap. 30885 - Contributi per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, LR 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno)
Esercizio 1995: Lire 7.599.678.529
Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000
c) Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, LR 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno)
Esercizio 1995: 13.030.000.000
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000
Art. 27
Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della LR 2 giugno 1980, n. 46 come modificato e integrato dall'art. 10 della LR 3 febbraio 1994, n. 5 è disposta la ulteriore autorizzazione di spesa per l'intervento sottoriportato: Cap. 32287 - Contributi in c/ capitale a favore di particolari categorie sociali per interventi di edilizia residenziale (LR 2 giugno 1980, n. 46 come modificata dall'art. 10 della LR 3 febbraio 1994, n. 5 e art. 2 legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno)
Esercizio 1997: Lire 8.000.000.000
Art. 28
Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili
1. A norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 21 della LR 2 giugno 1980, n. 46, come modificata dalla LR 30 agosto 1982, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di lire 571.938.608 (Cap. 32290).
Art. 29
Attività di studi, progettazione pianificazione dell'IDROSER
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concorrere, a norma della LR 5 giugno 1976, n. 21, nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione dell'IDROSER SpA, costituita a norma della LR 5 giugno 1975, n. 44, con una quota di Lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 (Cap. 35800).
Art. 30
Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della LR 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 500.000.000 (Cap. 37150).
Art. 31
Pianificazione e risanamento delle acque
1. Per le finalità previste dalla LR 1 febbraio 1983, n. 9, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:
a) Cap. 37200 " Rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese per la redazione dei piani di risanamento di bacino e per il censimento dei corpi idrici (art. 6, comma 2, 11 e 16, LR 1 febbraio 1983, n. 9)"
Lire 750.000.000;
b) Cap. 37250 " Spesa per la redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque (art. 8, LR 1 febbraio 1983, n. 9)
Lire 500.000.000.
Art. 32
Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 45, comma 1 lett. a), della LR 19 aprile 1994, n. 16 come modificato dall'art. 28 della LR 5 settembre 1994, n. 38, per il 1995, a valere sulla LR 27 gennaio 1986, n. 6, è revocata.
2. Per la realizzazione di iniziative in materia di smaltimento dei rifiuti, a norma della LR 12 luglio 1994, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi:
a) contributi a norma dell'art. 31 della LR 12 luglio 1994, n. 27 per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (Cap. 37336)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 500.000.000
b) spese per le attività di pianificazione e di revoca in materia di rifiuti a norma dell'art. 32 della LR 12 luglio 1994, n. 27 (Cap. 37338)
Esercizio 1995: Lire 500.000.000
Art. 33
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 38032 " Contributi all'Ente di gestione del Parco del Delta del Po per la realizzazione di progetti finalizzati agli interventi di cui all'art. 35, comma 2 della LR 2 aprile 1988, n. 11 (Art. 13, LR 2 luglio 1988, n. 27)"
Lire 2.000.000.000
b) Cap. 38085 " Contributi agli Enti delegati per la predisposizione dei piani territoriali dei parchi e delle riserve naturali (art. 9 e art. 35, comma 1, LR 2 aprile 1988, n. 11)"
Lire 275.000.000
c) Cap. 38095 " Spese per investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, LR 2 aprile 1988, n. 11)"
Lire 100.000.000.
Art. 34
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 38050).
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata la spesa di Lire 75.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 38070).
Art. 35
Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati
1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 39050 " Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 Sito esterno e successive modifiche)"
Lire 3.000.000.000
b) Cap. 39051 " Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno e art. 30, LR 6 settembre 1982, n. 44)"
Lire 600.000.000
c) Cap. 39220 " Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d' acqua di competenza regionale (DPR 616/ 77 Sito esterno, art. 89; LR 6 luglio 1974, n. 27)"
Lire 6.000.000.000.
Art. 36
Porti regionali
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla LR 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 500.000.000
Esercizio 1996: + Lire 500.000.000
b) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: - Lire 500.000.000
c) Cap. 41550 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett b), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 200.000.000
d) Cap. 41570 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), LR 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 500.000.000.
Art. 37
Aggiornamento Piano regionale dei trasporti
1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli artt. 3 e seguenti della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di Lire 600.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 43025).
Art. 38
Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
1. Per l'attuazione di iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico, a norma di quanto previsto dalla LR 18 dicembre 1989, n. 48, sono disposte le seguenti modificazioni e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:
a) Spese per l'acquisizione di strutture informatiche volte alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico (artt. 1 e 2 della LR 18 dicembre 1989, n. 48) (Cap. 43105)
- Lire 600.000.000
b) Contributi per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3, LR 18 dicembre 1989, n. 48) (Cap. 43110)
Esercizio 1995: + Lire 600.000.000.
Art. 39
Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico
1.
Per gli interventi previsti dalla LR 8 aprile 1994, n. 15 " Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 31 della LR 5 settembre 1994, n. 38:
Cap. 43221 - Contributi a Comuni, Province e al Circondario di Rimini per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, LR 8 aprile 1994, n. 15)
Esercizio 1995: - Lire 10.000.000.000
Esercizio 1996: + Lire 14.000.000.000
Esercizio 1997: + Lire 10.000.000.000
Art. 40
Progettazioni sistemi di trasporto su ferro
1. Per il finanziamento di studi e progettazioni inerenti la realizzazione di opere di sistemi di trasporto su ferro a norma dell'art. 1, comma 2 della LR 24 dicembre 1981, n. 50, è disposta, per l'esercizio 1996, un' autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 (Cap. 43650).
Art. 41
Opere stradali
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della LR 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 3.500.000.000 di cui Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995 (Cap. 45180).
Art. 42
Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci
1.
Per gli interventi previsti dalla LR 20 dicembre 1993, n. 44 " Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
Cap. 45530 - Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), e c) della LR 44/ 93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (LR 20 dicembre 1993, n. 44)
Esercizio 1995: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Art. 43
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla LR 20 luglio 1992, n. 30 sono modificate e integrate nel modo seguente:
a) Cap. 46120 " Contributi per la realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico (art. 7, lettere a) e b), LR 20 luglio 1992, n. 30)"
- Lire 397.536.286
b) Cap. 46125 " Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c), LR 20 luglio 1992, n. 30)"
Esercizio 1995: + Lire 2.897.536.286
Art. 44
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 4.000.000.000 (Cap. 48050).
Art. 45
Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione
1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730 Sito esterno, la quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione è determinata, per l'esercizio 1995, sentito il parere delle Aziende sanitarie, in Lire 9.186.300.000 e viene utilizzata per far fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale nell'ambito dei compiti relativi a:
a) attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della LR 25 marzo 1983, n. 12
Lire 535.100.000;
b) promozione di iniziative di comunicazione ed informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle attività rese dal Servizio sanitario nazionale
Lire 825.000.000;
c) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale
Lire 945.000.000;
d) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati
Lire 1.782.000.000;
e) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative
Lire 2.449.200.000;;
f) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531
Lire 1.400.000.000;
g) attivazione di uno o più centri per il deposito e la conservazione delle cornee in attuazione della legge 301/ 93 Sito esterno
Lire 250.000.000;
h) progetto controllo di gestione
Lire 1.000.000.000
Art. 46
Determinazione quote fondo socio - assistenziale spese correnti
1. Per la determinazione delle quote del fondo socio - assistenziale di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) della LR 20 dicembre 1994, n. 50, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per le finalità indicate:
a) Quota destinata alle emergenze socio - assistenziali, ai progetti, agli obiettivi e alle azioni promozionali d' interesse regionale
Lire 1.100.000.000 (Cap. 57100 e Cap. 57115);
b) Quota a destinazione indistinta e di mantenimento
Lire 28.890.000.000 (Cap. 57120);
c) Quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche
Lire 6.700.000.000 (Cap. 57150).
Art. 47
Fondo socio - assistenziale regionale
1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio - assistenziali, a norma della LR 12 gennaio 1985, n. 2, è disposta, per l'esercizio 1996, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 700.000.000 (Cap. 57200).
Art. 48
Residenze sanitarie assistenziali
1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in Residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto dall'art. 24, commi 7 e 8 della LR 3 febbraio 1994, n. 5 è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 57210).
Art. 49
Promozione e sviluppo delle cooperative sociali
1 Per le finalità previste dalla LR 4 febbraio 1994, n. 7 " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi sotto specificati:
a) Contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a) (Cap. 57699 cni)
Esercizio 1995: Lire 200.000.000
b) Contributi in c/ interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali sui finanziamenti da queste ottenuti per spese di investimento di sviluppo a norma dell'art. 18, comma 2 (Cap. 57703 cni)
Esercizio 1995: Lire 200.000.000
Art. 50
Interventi volti al controllo della popolazione canina
1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo - animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli artt. 23 e 28 della LR 25 febbraio 1988, n. 5, e successive modifiche, sono autorizzati i seguenti finanziamenti per gli interventi sottoelencati:
a) Contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28 LR 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64400)
Esercizio 1995: Lire 500.000.000
b) Spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, LR 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64410)
Esercizio 1995: Lire 150.596.330
Art. 51
Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
1. Per le finalità di cui alla LR 10 novembre 1977, n. 43 " Contributo all'Orchestra sinfonica dell'Emilia - Romagna Arturo Toscanini" è concesso, per l'esercizio finanziario 1996, un contributo di Lire 4.500.000.000, quale conferimento annuale (Cap. 706000).
Art. 52
Integrazioni all'art. 3 della LR 6 settembre 1993, n. 33
1.
All'art. 3 della LR 6 settembre 1993, n. 33 è aggiunto il seguente comma:
" 2 bis. Nell'attività di cui al comma 1 sono compresi la conservazione, la catalogazione ed il restauro nonchè l' acquisizione di materiale filmico, audiovisivo, iconofrafico, librario e di attrezzature. ".
Art. 53
Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche
1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive spese di investimento - a norma di quanto stabilito dalla LR 4 aprile 1985, n. 11, è disposta, per l'esercizio 1995, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 70655).
Art. 54
Modifiche alla LR 4 aprile 1985, n. 11
1.
All'art. 11 della LR 4 aprile 1985, n. 11 sono aggiunti, dopo il comma secondo, i seguenti commi:
" I contributi per le spese si investimento di cui all'art. 3 sono liquidati nel seguente modo:
a) i contributi a favore di soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29;
b) i contributi a favore di soggetti privati in due soluzioni di cui la prima, pari al trenta per cento, alla dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori, la seconda, pari al restante settanta per cento, a presentazione da parte del beneficiario del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori reso dal tecnico del Comune, Provincia o Comunità Montana territorialmente competente in base all'ubicazione della struttura ammessa a contributo. Nel caso di acquisto di attrezzature, tanto per i beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi avviene in un' unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario, sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le forniture stesse sono state ammesse a contributo. ".
Art. 55
Servizi culturali polivalenti
1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla LR 27 giugno 1977, n. 28, è disposta, per l'esercizio 1993, un' autorizzazione di spesa di Lire 1.950.000.000 (Cap. 70750).
Art. 56
Fondo regionale biblioteche
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte, per l'esercizio 1995, le ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti
Lire 400.000.000 (Cap. 70755);
b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d' investimento
Lire 1.900.000.000 (Cap. 70760).
Art. 57
Partecipazione al " Museo - monumento al deportato"
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, ai sensi della LR 20 maggio 1994, n. 23, alla costituzione della fondazione " Museo - monumento al deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti, per l'esercizio 1995, con un contributo di Lire 100.000.000 (Cap. 70822).
Art. 58
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla LR 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1995, un' ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.600.000.000 (Cap. 73060).
Art. 59
Strutture formativo - professionali
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla LR 24 luglio 1979, n. 19, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 75286 - Contributi per incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della loro efficienza - Spese correnti (art. 3, comma 3, lett. b) e art. 4, LR 24 luglio 1979, n. 19)
Lire 600.000.000
b) Cap. 75288 - Contributi per incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della loro efficienza - Spese in c/ capitale (art. 3, comma 3, lett. b) e art. 4, LR 24 luglio 1979, n. 19)
Lire 1.400.000.000
c) Cap. 75300 - Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (LR 24 luglio 1979, n. 19, art. 28)
Lire 750.000.000
d) Cap. 75301 - Contributi alle province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (LR 24 luglio 1979, n. 19, art. 28)
Lire 3.250.000.000.
Art. 60
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca
1. Per la concessione di contributi per interventi sul territorio finalizzati all'incremento della pescosità delle acque - spese di investimento - previsti dalla LR 22 febbraio 1993, n. 11, è disposta, per l'esercizio finanziario 1995, un' autorizzazione di spesa di Lire 1.740.000.000 (Cap. 78575).
Art. 61
Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero
1.
Per gli interventi previsti dalla LR 25 agosto 1986, n. 30 " Interventi per la promozione della pratica sportiva delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 78732 - Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della LR 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonchè per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (LR 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a), b), c), d) - art. 5, comma 1)
Lire 450.000.000;
Cap. 78734 - Contributi in conto capitale a favore di soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della LR 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonchè per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (LR 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a), b), c), d) - art. 5, comma 1)
Lire 600.000.000.
Art. 62
Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 1995 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1994:
1) Cap. 02120 L.950.000.000
2) Cap. 03850 L.251.068.566
3) Cap. 03905 L.466.437.092
4) Cap. 03910 L.1.448.859.844
5) Cap. 04270 L.24.110.767.071
6) Cap. 04427 L.1.000.000.000
7) Cap. 10645 L.3.860.000.000
8) Cap. 10650 L.100.000.000
9) Cap. 14070 L.3.160.000.000
10) Cap. 14435 L.1.500.000.000
11) Cap. 17980 L.400.000.000
12) Cap. 18350 L.11.484.943.097
13) Cap. 18545 L.303.157.702
14) Cap. 21057 L.750.000.000
15) Cap. 21070 L.3.000.000.000
16) Cap. 21087 L.300.000.000
17) Cap. 21094 L.2.154.076.140
18) Cap. 21096 L.2.300.000.000
19) Cap. 21165 L.183.506.941
20) Cap. 21225 L.50.000.000
21) Cap. 21770 L.400.000.000
22) Cap. 21815 L.1.000.000.000
23) Cap. 22010 L.100.000.000
24) Cap. 22015 L.300.000.000
25) Cap. 22020 L.600.000.000
26) Cap. 22025 L.1.000.000.000
27) Cap. 22200 L.850.000.000
28) Cap. 22202 L.1.500.000.000
29) Cap. 24115 L.1.000.000.000
30) Cap. 24125 L.1.000.000.000
31) Cap. 25520 L.8.349.020.000
32) Cap. 25528 L.4.700.000.000
33) Cap. 25605 L.100.000.000
34) Cap. 25690 L.400.000.000
35) Cap. 25780 L.606.000.000
36) Cap. 25785 L.1.600.000.000
37) Cap. 29200 L.218.500.000
38) Cap. 29300 L.2.330.000.510
39) Cap. 30550 L.1.257.692.952
40) Cap. 30555 L.610.091.640
41) Cap. 30880 L.2.326.791.746
42) Cap. 30885 L.13.419.630.576
43) Cap. 30890 L.2.454.000.000
44) Cap. 30895 L.484.000.000
45) Cap. L.439.328.678
46) Cap. 35720 L.1.196.243.000
47) Cap. 35800 L.922.850.000
48) Cap. 35810 L.2.500.000.000
49) Cap. 37050 L.150.000.000
50) Cap. 37090 L.549.140.000
51) Cap. 37120 L.3.000.000.000
52) Cap. 37150 L.1.502.861.580
53) Cap. 37200 L.1.244.700.000
54) Cap. 37250 L.4.201.675.827
55) Cap. 37320 L.95.520.000
56) Cap. 38027 L.2.000.000.000
57) Cap. 38030 L.4.345.000.000
58) Cap. 38090 L.2.797.479.281
59) Cap. 38095 L.88.505.000
60) Cap. 39050 L.952.546.820
61) Cap. 39051 L.50.000.000
62) Cap. 39220 L.3.528.706.000
63) Cap. 42205 L.1.000.000.000
64) Cap. 41120 L.200.000.000
65) Cap. 42225 L.143.868.900
66) Cap. 41250 L.2.469.200.000
67) Cap. 42360 L.500.000.000
68) Cap. 41550 L.100.000.000
69) Cap. 41850 L.1.000.000.000
70) Cap. 41995 L.3.093.000.000
71) Cap. 43027 L.2.455.470.000
72) Cap. 43100 L.2.050.000.000
73) Cap. 42105 L.401.386.279
74) Cap. 43110 L.2.300.000.000
75) Cap. 43115 L.1.900.000.000
76) Cap. 43219 L.5.000.000.000
77) Cap. 43221 L.20.000.000.000
78) Cap. 43223 L.1.200.000.000
79) Cap. 43230 L.555.298.000
80) Cap. 43550 L.30.977.779
81) Cap. 45123 L.2.000.000.000
82) Cap. 45180 L.1.731.083.329
83) Cap. 45530 L.900.000.000
84) Cap. 45535 L.1.000.000.000
85) Cap. 45650 L.602.000.000
86) Cap. 46110 L.2.000.000.000
87) Cap. 46120 L.2.012.463.714
88) Cap. 46125 L.13.400.000.000
89) Cap. 47100 L.400.000.000
90) Cap. 47105 L.800.000.000
91) Cap. 57200 L.20.356.833.000
92) Cap. 57650 L.284.861.274
93) Cap. 58435 L.2.000.000.000
94) Cap. 65017 L.23.158.000
95) Cap. 65047 L.210.526.000
96) Cap. 65052 L.
97) Cap. 65057 L.473.684.000
98) Cap. 65067 L.24.211.000
99) Cap. 65072 L.55.263.155
100) Cap. 65077 L.98.736.840
101) Cap. 65082 L.235.789.470
102) Cap. 65087 L.184.210.520
103) Cap. 65092 L.100.000.000
104) Cap. 65097 L.173.684.210
105) Cap. 65102 L.79.000.000
106) Cap. 65107 L.255.526.310
107) Cap. 65112 L.147.368.420
108) Cap. 65117 L.110.526.310
109) Cap. 65122 L.237.000.000
110) Cap. 65127 L.153.000.000
111) Cap. 65132 L.142.000.000
112) Cap. 65137 L.474.000.000
113) Cap. 65142 L.85.000.000
114) Cap. 65147 L.142.105.260
115) Cap. 65152 L.55.263.155
116) Cap. 72605 L.2.000.000.000
117) Cap. 72852 L.30.000.000
118) Cap. 73135 L.4.042.517.205
119) Cap. 75290 L.1.240.691.989
120) Cap. 75295 L.200.000.000
121) Cap. 75300 L.1.346.954.928
122) Cap. 75301 L.1.146.548.929
123) Cap. 78060 L.391.326.132
124) Cap. 78575 L.265.000.000
125) Cap. 86997 L.8.072.901.000.
Art. 63
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della LR 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1995- 1997 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della Spesa.
Art. 64
Dichiarazione d' urgenza
1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 febbraio 1995

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