LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10
NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. A tal fine la Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. La Regione inoltre sostiene le attività degli Enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.