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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 2
Ambiti di attività
1. La Regione Emilia - Romagna considera di interesse pubblico le attività svolte dalle associazioni in attuazione dei principi affermati dagli artt. 2, 3 e 5 dello Statuto. La Regione pertanto si propone di valorizzare le attività tese all'espletamento di interessi a valenza collettiva promosse da associazioni, senza fini di lucro, di persone, gruppi, movimenti, imprese e finalizzate:
a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;
b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;
c) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
f) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori;
h) alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
i) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
l) all'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
m) allo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale.

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