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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 5
Convenzioni
1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono stipulare convenzione con le associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'Ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.
2. Le convenzioni stipulate della Regione devono prevedere:
a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonchè forme assicurative;
c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli Enti pubblici;
d) modalità di verifica degli interventi attuati dalle associazioni;
e) documentazione dell'intervento svolto.
3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione può raggiungere e non superare una quota pari al cinquanta per cento del costo dei progetti.

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