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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 6
Programma triennale intersettoriale
1. La Regione, con atto deliberativo, definisce triennalmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle associazioni con cui convenzionarsi.
2. Possono essere stipulate convenzioni anche quando le leggi regionali di settore non lo prevedano espressamente, ovvero non fissino i criteri di scelta fra varie associazioni.

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