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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 7
Spazi e attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della LR 11/ 89 si estendono alle associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) sono a carico delle associazioni le spese di gestione e di manutenzione;
b) l'attività delle associazioni non deve interferire con l'attività ordinaria dell'Ente pubblico;
c) il concessionario rilascia fidejussione a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d' uso; tale fidejussione non è richiesta quando il valore o il bene non superi lire 20 milioni.

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