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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 9
Contributi alle associazioni di rilevanza regionale
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni, iscritte alla sezione regionale dell'Albo di cui all'art. 12, per:
a) progetti specifici di attività;
b) dotazioni di servizi e attrezzature.
2. I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili. Il contributo regionale è concesso alle associazioni che dimostrino capacità di raccogliere contributi dagli associati nonchè da privati sostenitori e non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore.
3. Per i contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande. Le domande devono contenere le indicazioni delle attività da svolgere e l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri soggetti. I contributi vengono liquidati, anche per stralci sullo stato di avanzamento dei progetti, previa documentazione dell'attività svolta.
4. Per il finanziamento cui le associazioni chiedono di accedere nell'ambito delle leggi di settore, i contributi sono concessi con le modalità previste dalle rispettive leggi.

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