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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 10
Contributi alle Province
1. La Regione assegna contributi alle Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione, promozione e coordinamento, presentano annualmente alla Regione piani di intervento a favore delle iniziative organizzate dalle associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte all'Albo regionale.

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