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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 14
Procedure per l'iscrizione all'Albo
1. Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali rappresentanti delle associazioni e vanno rivolte al Presidente della Giunta regionale:
a) direttamente, per quanto riguarda la sezione riservata alle associazioni regionali;
b) attraverso le Province, per quanto riguarda le nove sezioni di ambito provinciale.
2. Le domande di iscrizione alle sezioni provinciali sono trasmesse dalle Province al Presidente della Giunta regionale, con proprio parere sulla sussistenza dei requisiti, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'iscrizione delle associazioni, previa verifica della regolarità della documentazione e, per le associazioni di cui al comma 1, lettera a), della sussistenza dei requisiti.
4. Dopo la prima fase di applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo sentito un Comitato, istituito con atto dello stesso Presidente della Giunta e costituito dai rappresentanti di cinque associazioni sorteggiate fra quelle iscritte alla sezione regionale dell'Albo. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni.

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