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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 15
Revisione dell'Albo
1. L'Albo delle associazioni è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. La revisione viene fatta almeno una volta ogni tre anni, sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Per i fini indicati al comma 1 le associazioni iscritte all'Albo trasmettono al Presidente della Giunta regionale, con la stessa procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione, resa con la formalità e le responsabilità di cui alla legge 15/ 68 Sito esterno, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 13.

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