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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 12

INTEGRAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LR 8 SETTEMBRE 1981, N. 36 "PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

(Legge di pura modifica all'art. 1 della L.R. 8 settembre 1981 n. 36)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 9 marzo 1995

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 1 della LR 8 settembre 1981, n. 36, sono inseriti i seguenti:
" La Regione è autorizzata a finanziare interventi anche su strutture di proprietà di enti, società, associazioni e fondazioni sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi per studenti. La durata del vincolo di destinazione è stabilita dal Consiglio regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo di trenta anni, sulla base della natura dellintervento e dellimporto di spesa. " .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 marzo 1995

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