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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 1
1.
L'art. 2 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 2
Ambito di applicazione della legge
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, ove compresi quelli di cui alla Legge 6 marzo 1976, n. 52 Sito esterno, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 Sito esterno, e successive modificazioni dallo Stato, da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano altresì alle case - parcheggio e ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono state realizzate e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati e idonei alla residenza permanente.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati, recuperati o acquisiti dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti previdenziali purchè non realizzati o recuperato a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
4. Gli alloggi, non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologia e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dell'Ente gestore, su parere favorevole dall'Ente proprietario, da inviarsi al Comune competente per territorio, secondo le procedure indicate dalla presente legge, e destinati a ricovero provvisorio, case parcheggio o residenza temporanea.
5. Con la deliberazione di cui al comma 4, è determinata la durata della sospensione del provvedimento di assegnazione per gli alloggi indicati allo stesso comma 4, ai quali si applica il regime di canone previsti dagli artt. 40 e seguenti.
6. LA destinazione temporanea degli alloggi di cui al comma 4 è effettuata dal Comune territorialmente competente per i fini previsti dall'art. 19, senza incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero complessivo degli alloggi da assegnare nell'anno stabiliti al comma 1 dello stesso art. 18.
7. Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della Giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.
8. Qualora sia accertata l'impossibilità di utilizzazione del patrimonio trasferito ai Comuni ai sensi della LR 1 settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile in caso di comprovate necessità funzionali, secondo la procedura del comma 7, quegli alloggi che il Comune, anche sulla base di convenzioni appositamente stipulate con le Aziende Unità sanitarie locali, ritenga di dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico. La convenzione dovrà stabilire le modalità di utilizzazione e destinazione degli alloggi, nonchè del pagamento del relativo canone.
9. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno, segnalano al Comune gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta nonchè degli statuti dei singoli enti e il contratto di locazione è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno.
10. Sono invece assoggettati alle norme della presente legge gli alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalità dell'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni e quelli eventualmente realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno

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