Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 20
1.
L'art. 21 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 21
Ospitalità temporanea di terze persone
1. L'ospitalità temporanea di terze persone non ingenera alcun diritto al subentro e, qualora abbia durata superiore a tre mesi, deve essere segnalata all'Ente gestore da parte dell'assegnatario. Nel caso di ospitalità superiore ai tre mesi non comunicata, o comunicata in ritardo, è dovuta una indennità di occupazione determinata dall'Ente gestore, con decorrenza dalla data di accertamento della occupazione stessa, nella misura del venticinque per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata. 2. L'assegnatario è tenuto a corrispondere le eventuali quote di spese accessorie dovute all'ospitalità di cui al comma 1. ".

Espandi Indice