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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 34
1.
L'art. 38 della LR 14 marzo 1984, n. 12, è così sostituito:
"Art. 38
Morosità nel pagamento del canone
1. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione di servizi, gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'art. 32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine di mora fissato dall'Ente gestore.
3. In presenza di particolari e gravi situazioni personali e familiari dell'assegnatario che si sia reso inadempiente nel pagamento del canone di locazione e delle quote per servizi, l'Ente gestore, su richiesta del Comune, che si accolla i relativi oneri e spese, sospende le procedure e le iniziative di cui ai commi 1 e 2. .

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