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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 44
1.
L'articolo 47 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 47
Organi degli istituti autonomi per le case popolari
1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, il Consiglio di Amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, previsto dall'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, è composto dai seguenti cinque membri:
a) tre membri eletti dal Consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
b) un rappresentante del Comune capoluogo e uno in rappresentanza del Comune non capoluogo sul cui territorio è presente il maggior numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nominati ai sensi degli artt. 23 e 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Il Comune non capoluogo è segnalato dalla Regione sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.
2. Il Presidente e, ove previsto dai vigenti statuti, il Vice Presidente degli istituti autonomi per le case popolari sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dal Consiglio provinciale di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere degli istituti autonomi per le case popolari sono incompatibili con quelle di Consigliere regionale. provinciale, comunale e circoscrizionale.
4. Il Collegio dei sindaci è composto:
a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla Giunta regionale e da un sindaco nominato dal Consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
b) da un rappresentante della Regione, scelto anche tra i dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali con profilo professionale attinente, nominato dalla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei sindaci invia, inoltre, annualmente alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere sul bilancio stesso e sul risultato complessivo e finale della gestione, nonchè eventuali proposte circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli istituti autonomi per le case popolari di modificare i propri statuti ai sensi dei commi 1 e 2. ".
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