LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995
Art. 12
1.
I commi quarto e quinto dell'art. 13 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, sono così sostituiti:
" I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei comuni contermini inseriti utilmente nelle graduatorie per l'assegnazione ERP (edilizia residenziale pubblica) del Comune.
Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi, i Comuni ai sensi del comma quarto possono individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalla presente legge. " .