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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 15
1.
Il comma secondo dell'art. 16 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno rapportata al nucleo familiare, acceda lo standard abitato di cui alla lettera C), classi C. 3), C. 4), C. 5) e C. 6) della Tabella A, riferito alla sola superficie utile aumentata del trenta per cento per la superficie delle classi C. 3) e C. 4) e del venti per cento per la superficie delle classi C. 5) e C. 6). ".
Sito esterno
2.
Il comma terzo dell'art. 16 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Il Comune può effettuare, di volta in volta con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, sentito l'Ente gestore qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggi non consentano soluzione valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno. ".

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