LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995
Art. 16
1.
Il comma primo dell'art. 17 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
2.
Il comma quinto dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito.
3.
Il comma settimo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria. ".
4.
Il comma ottavo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione. Detto termine è raddoppiato nel caso di lavoratori emigrati all'estero. ".
5.
Il comma nono dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984 è abrogato.
6.
Il comma undicesimo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984 è abrogato.