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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 16
1.
Il comma primo dell'art. 17 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di effettiva disponibilità dell'alloggio informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d' intesa con l'Ente gestore il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. ".
2.
Il comma quinto dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito.
" In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. ".
3.
Il comma settimo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria. ".
4.
Il comma ottavo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione. Detto termine è raddoppiato nel caso di lavoratori emigrati all'estero. ".
5.
Il comma nono dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984 è abrogato.
6.
Il comma undicesimo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984 è abrogato.

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