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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato01/08/2019
4. Testo Coordinato30/07/2019
5. Testo Coordinato30/07/2019
6. Testo Coordinato01/08/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato15/07/2016
9. Testo Coordinato30/04/2015
10. Testo Coordinato27/06/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato22/12/2011
13. Testo Coordinato22/12/2011
14. Testo Coordinato24/12/2009
15. Testo Coordinato29/12/2006
16. Testo Coordinato22/12/2005
17. Testo Coordinato27/07/2005
18. Testo Originale09/08/2001
19. Testo Coordinato09/08/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/03/1995

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 34
1.
L'art. 38 della LR 14 marzo 1984, n. 12, è così sostituito:
"Art. 38
Morosità nel pagamento del canone
1. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione di servizi, gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'art. 32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine di mora fissato dall'Ente gestore.
3. In presenza di particolari e gravi situazioni personali e familiari dell'assegnatario che si sia reso inadempiente nel pagamento del canone di locazione e delle quote per servizi, l'Ente gestore, su richiesta del Comune, che si accolla i relativi oneri e spese, sospende le procedure e le iniziative di cui ai commi 1 e 2. .

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