LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995
Art. 35
1.
L'art. 39 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 39
Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche, L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d' intesa tra gli Enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari. I protocolli di intesa disciplineranno i rapporti tra gli Enti gestori e le rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nell'ambito di tali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte ai Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.
2. I Comuni e gli Enti gestori concedono, previa apposita convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali, nelle forme e nelle strutture partecipative che le organizzazioni si daranno, per lo svolgimento della loro attività.
3. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una della parti, le confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.
4. In ogni territorio provinciale, sede di istituto autonomo per le case popolari, è istituita una sede di confronto fra la Provincia, gli Enti proprietari, gli istituti autonomi per le case popolari e le confederazioni sindacali e degli utenti, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici saranno disciplinati da protocolli di intesa che le singole Amministrazioni provinciali sottoscriveranno con gli Istituti e le Confederazioni sindacali e dell'utenza. I previsti confronti si svolgeranno con particolare riferimento alle programmazioni di settore, ai piani di investimento, alla gestione del patrimonio pubblico e alle verifiche sui risultati conseguiti.
5. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli Enti gestori della riscossione, della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'Ente gestore, a titolo non oneroso, effettua ogni mese il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono. ".