LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995
Art. 37
1.
L'art. 40 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 40
Definizione del canone
1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonchè il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nella misura stabilita dal CIPE.
2. Il canone è determinato sulla base della redditività degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti i componenti il nucleo.
3. L'applicazione del canone è differenziato in base alle seguenti fasce:
A) nucleo familiare con reddito derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente non superiore all'importo di due pensioni minime INPS;
B) nucleo familiare con reddito compreso tra il limite di cui al punto A) e il limite di reddito per la decadenza di cui all'art. 23;
C) nucleo familiare con reddito superiore al predetto limite di decadenza. .
4. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del comma 1 sono formulati dall'Ente gestore, sentiti il Comune e le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
5. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per difetto. ".