Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 2 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 2
Ambito di applicazione della legge
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, ove compresi quelli di cui alla Legge 6 marzo 1976, n. 52 Sito esterno, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 Sito esterno, e successive modificazioni dallo Stato, da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano altresì alle case - parcheggio e ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono state realizzate e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati e idonei alla residenza permanente.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati, recuperati o acquisiti dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti previdenziali purchè non realizzati o recuperato a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
4. Gli alloggi, non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologia e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dell'Ente gestore, su parere favorevole dall'Ente proprietario, da inviarsi al Comune competente per territorio, secondo le procedure indicate dalla presente legge, e destinati a ricovero provvisorio, case parcheggio o residenza temporanea.
5. Con la deliberazione di cui al comma 4, è determinata la durata della sospensione del provvedimento di assegnazione per gli alloggi indicati allo stesso comma 4, ai quali si applica il regime di canone previsti dagli artt. 40 e seguenti.
6. LA destinazione temporanea degli alloggi di cui al comma 4 è effettuata dal Comune territorialmente competente per i fini previsti dall'art. 19, senza incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero complessivo degli alloggi da assegnare nell'anno stabiliti al comma 1 dello stesso art. 18.
7. Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della Giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.
8. Qualora sia accertata l'impossibilità di utilizzazione del patrimonio trasferito ai Comuni ai sensi della LR 1 settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile in caso di comprovate necessità funzionali, secondo la procedura del comma 7, quegli alloggi che il Comune, anche sulla base di convenzioni appositamente stipulate con le Aziende Unità sanitarie locali, ritenga di dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico. La convenzione dovrà stabilire le modalità di utilizzazione e destinazione degli alloggi, nonchè del pagamento del relativo canone.
9. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno, segnalano al Comune gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta nonchè degli statuti dei singoli enti e il contratto di locazione è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno.
10. Sono invece assoggettati alle norme della presente legge gli alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalità dell'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni e quelli eventualmente realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 2
1.
L'art. 3 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 3
Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi sono stabiliti nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della o delle persone conviventi.
4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) ed F) della tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 per il requisito relativo al reddito.
5. Particolari requisiti aggiuntivi vi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
6. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.
7. Le modificazioni della Tabella A sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale. ".
Art. 3
1.
Nel comma quarto dell'art. 4 della LR 14 marzo 1984, n. 12, le parole
" 180 giorni "
sono sostituite dalle parole
" centocinquanta giorni ".
Art. 4
1.
La lettera b) del comma primo dell'art. 5 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni è così sostituito:
"b) I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dalla Tabella A e le condizioni previste dalla tabella B, allegate alla presente legge, nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi; ".
Art. 5
2.
I commi secondo e terzo dell'art. 6 della LR 14 marzo 1984, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il concorrente deve dichiarare nei modi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere A) e B) della Tabella A, nonchè, in favore di sè stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) ed F) della stessa Tabella A.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dellart. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 341 i Comuni accertano i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica Amministrazione. " .
Art. 6
1.
L'art. 7 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 7
Punteggi di selezione della domanda
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi indicati dalla Tabella B allegata alla presente legge.
2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre - adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
3. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
4. Le modificazioni della Tabella B sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale ".
Sito esterno
Art. 7
1.
Il comma secondo dellart. 8 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Il Comune provvede allattribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarata dallinteressato nonchè documentate o accertate d'ufficio. ".
2.
Nel comma terzo dellart. 8 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, le parole
" alle lettere c), d) ed f) del precedente art. 3 "
sono sostituite dalle seguenti:
" alle lettere C) ed E) della Tabella A . "
3.
Il comma quinto dellart. 8 della LR n. 12 del 1984 e successive modificazioni, è abrogato.
4.
Al comma undicesimo dellart. 8 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è cessato l'inciso:
" previo parere del Comitato di coordinamento per ledilizia residenziale pubblica ."
Art. 8
1.
Il comma primo dell'art. 9 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La graduatoria di assegnazione è normata da una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale, secondo quanto stabilito con decreto di nomina. In ogni Provincia possono essere formate una o più Commissioni, fino ad un massimo di quattro, sulla base delle proposte dei Comuni, formulate nel rispetto dei criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda. ".
2.
Il comma secondo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche al Circondario di Rimini per effetto del DLgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno. ".
Sito esterno
3.
Il comma quarto dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La Commissione è così composta:
a) da un Presidente nominato con i criteri e le modalità della LR 27 maggio 1994, n. 24;
b) da due rappresentanti di ogni Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bandi di concorso;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base nazionale, designati dalle medesime;
d) da un rappresentante dell'istituto Autonomo per le Case Popolari nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare. " .
4.
Il comma sesto dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno quattro componenti, uno dei quali sia il Presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. ".
5.
Il comma ottavo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Per la validità delle riunione è sufficente la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. ".
6.
Il comma nono dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, è così sostituito:
" La Commissione resta in carica quattro anni. ".
7.
Il comma decimo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984 e successive modificazioni, è così sostituito:
" La segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti dei Comuni interessati, che designano anche il segretario. ".
Art. 9
1.
Il comma primo dell'art. 10 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. ".
Art. 10
1.
Il comma primo dell'art. 11 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali sono inseriti gli appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti B- 3, B- 4, B- 5, B- 6 e B- 9 della Tabella B, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima - di norma non superiore a mq 60 - che saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune stesso, ferma restando la priorità per le categorie indicate. ".
2.
Il comma secondo dell'art. 11 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto B- 7 della Tabella B, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del DPR 27 aprile 1978, n. 384 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione. ".
Sito esterno
Art. 11
1.
Nel comma secondo dell'art. 12 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, le parole:
" alle lettere c), d) ed f) del precedente art. 3 "
sono sostituite dalle seguenti:
" alla lettera E) della Tabella A ".
2.
Il comma quarto dell'art. 12 della LR n. 12 del 1984, è così sostituito:
" I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è incorso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza. ".
3.
Il comma quinto dell'art. 12 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonchè gli enti gestori, possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda. ".
Art. 12
1.
I commi quarto e quinto dell'art. 13 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, sono così sostituiti:
" I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei comuni contermini inseriti utilmente nelle graduatorie per l'assegnazione ERP (edilizia residenziale pubblica) del Comune.
Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi, i Comuni ai sensi del comma quarto possono individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalla presente legge. " .
Art. 13
1.
L'articolo 14 della LR 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 14
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
1. In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione di cui all'art. 9 verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione sulla base della documentazione trasmessa dal Comune. A questo fine il Comune, nei termini e con le modalità previste nel bando di concorso, provvede a richiedere o acquisire d' ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria, e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti. Il requisito di cui alla lettera E) della Tabella A deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. Deve sempre essere verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo al punteggio.
3. Qualora sia accertata la mancanza di requisiti e di condizioni dichiarate nella domanda, nonchè la perdita di requisiti o il mutamento di condizioni oggettive, la Commissione comunica all'interessato l'esclusione della graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa.
4. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla conseguente variazione della graduatoria. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio. ".
Art. 14
1.
L'art, 15 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 15
Disponibilità degli alloggi da assegnare
1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'Ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune territorialmente competente la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da specifiche disposizioni di legge, l'Ente gestore comunica al Comune il loro stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento nonchè, successivamente, la effettiva disponibilità degli alloggi stesi entro dieci giorni dalla data in cui essa si verifica.
4. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione della data di effettiva disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dallo scadente stato di conservazione dell'alloggio, accertato ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno, e debitamente documentato, è tenuto al pagamento all'Ente gestore delle quote di gestione e di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 15
1.
Il comma secondo dell'art. 16 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno rapportata al nucleo familiare, acceda lo standard abitato di cui alla lettera C), classi C. 3), C. 4), C. 5) e C. 6) della Tabella A, riferito alla sola superficie utile aumentata del trenta per cento per la superficie delle classi C. 3) e C. 4) e del venti per cento per la superficie delle classi C. 5) e C. 6). ".
Sito esterno
2.
Il comma terzo dell'art. 16 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Il Comune può effettuare, di volta in volta con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, sentito l'Ente gestore qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggi non consentano soluzione valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno. ".
Art. 16
1.
Il comma primo dell'art. 17 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di effettiva disponibilità dell'alloggio informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d' intesa con l'Ente gestore il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. ".
2.
Il comma quinto dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito.
" In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. ".
3.
Il comma settimo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria. ".
4.
Il comma ottavo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione. Detto termine è raddoppiato nel caso di lavoratori emigrati all'estero. ".
5.
Il comma nono dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984 è abrogato.
6.
Il comma undicesimo dell'art. 17 della LR n. 12 del 1984 è abrogato.
Art. 17
1.
L'art. 18 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 18
Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa
1. Ciascun Comune può riservare un' aliquota, non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa, quali:
a) sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
b) sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno;
c) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
d) altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni, fra cui quelle dei nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;
e) sistemazione di immigrati extracomunitari, nonchè di emigrati e loro familiari rientrati in un comune della regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della LR 21 febbraio 1990, n. 14. La sistemazione provvisoria conseguente alla riserva, prevista al presente comma, non può eccedere la durata di anni due. In ogni caso, è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso, salvo il requisito del reddito il cui limite è quello fissato dalla lett. a), del comma 2 dell'art. 24.
2. In aggiunta alla aliquota del quindici per cento di cui al comma 1, il Comune può, altresì, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, un' ulteriore aliquota non superiore al cinque per cento, degli alloggi da assegnare annualmente, per pubbliche calamità nonchè agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato. Gli alloggi di cui al presente comma sono dati dal Comune in regime di concessione amministrativa, anche in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso dalla Tabella A. L'atto di concessione amministrativa determina:
a) la durata massima della concessione, con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;
b) l'ammontare del canone concessorio, che è determinato applicando le disposizioni previste dagli artt. 40 e seguenti.
3. Al termine della concessione l'alloggio è riconsegnato all'Ente gestore per la assegnazione nei modi ordinari.
4. In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la riserva può essere disposta dal Comune, su richiesta degli Enti interessati, anche in misura eccedente il quindici per cento.
5. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno, è disposta dai Comuni nell'ambito dell'aliquota del quindici per cento stabilita al comma 1.
6. All'assegnazione conseguente alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria, di cui al comma 1, provvede il Comune, previa verifica dei requisiti prescritti per la perdita della qualifica di assegnatario. In assenza di tali requisiti, ha termine la sistemazione provvisoria, con conseguente rilascio dell'alloggio, in base a provvedimento del Comune, emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 24.
7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 9, previa istruttoria da parte del Comune interessato.
8. I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno facoltà di riservare almeno un alloggio, indipendentemente dal numero degli alloggi da assegnare annualmente. In caso di utilizzazione dell'aliquota di riserva, i Comuni sono tenuti a deliberare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, i criteri e le priorità di selezione dei bisogni abitativi emergenti, dandone comunicazione alla Giunta regionale.
9. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 18
1.
Il comma primo dell'art. 19 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell' assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 2 dell'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato. Il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata prevista dall'art. 3, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purchè tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge. ".
Art. 19
1.
L'art. 20 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 20
Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
1. Al di fuori degli accrescimenti naturali e del matrimonio, è possibile un ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'assegnazione, ai fini dell'applicazione della presente legge. L'ampliamento deve essere richiesto dall'assegnatario con motivata domanda al Sindaco del Comune competente.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune. valutati i motivi posti alla base della domanda, autorizza l'ampliamento del nucleo familiare, provvedendo ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario e dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'Ente gestore delle condizioni di cui al comma 3.
3. L'ampliamento non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, tenuto conto, riguardo al reddito, del limite di cui al comma 1 dell'art. 23.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3, limitatamente al convivente more uxorio, all'ascendente, ai discendenti, ai collaterali fino al terzo grado e agli affini fino al secondo grado, nonchè nelle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso art. 3, il Comune deve accertare che la convivenza perduri da almeno due anni dalla data della richiesta, salvo quanto previsto dal comma primo dell'art. 19.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore l'inizio della convivenza medesima, precisando che non si tratta di ospitalità temporanea. Dal terzo mese successivo a detta comunicazione, l'Ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione di una indennità calcolata tenendo conto anche della capacità di reddito del nuovo convivente. ".
Art. 20
1.
L'art. 21 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 21
Ospitalità temporanea di terze persone
1. L'ospitalità temporanea di terze persone non ingenera alcun diritto al subentro e, qualora abbia durata superiore a tre mesi, deve essere segnalata all'Ente gestore da parte dell'assegnatario. Nel caso di ospitalità superiore ai tre mesi non comunicata, o comunicata in ritardo, è dovuta una indennità di occupazione determinata dall'Ente gestore, con decorrenza dalla data di accertamento della occupazione stessa, nella misura del venticinque per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata. 2. L'assegnatario è tenuto a corrispondere le eventuali quote di spese accessorie dovute all'ospitalità di cui al comma 1. ".
Art. 21
1.
L'art. 23 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazione, è così sostituito:
"Art. 23
Decadenza dalla qualifica di assegnatario
1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi il limite di reddito pari al doppio di quello di accesso stabilito per l'edilizia residenziale pubblica alla lettera E) della Tabella A, allegata alla presente legge.
2. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui alla lettera C), comma 3, dell'art. 40. La durata di tale rapporto e le procedure di rilascio dell'alloggio sono quelle indicate dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno.
3. La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso agevolato alla proprietà della prima casa per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito:
a) dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero;
b) dei piani di mobilità previsti per l'attuazione dei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno;
c) dei programmi prioritariamente ad essi destinati per la locazione semplice o la proprietà differita di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno.
4) Qualora, nel periodo che precede la scadenza prevista al comma 2, il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore dell'alloggio si riduca al di sotto del limite previsto per la decadenza dalla qualifica di assegnatario, questi riacquista la qualifica di assegnatario. A tal fine egli è tenuto a rivolgere apposita documentata istanza all'Ente gestore, il quale, verificata la non presenza di altre condizioni ostative, dichiara la riacquisizione della qualifica di assegnatario, Conseguentemente, l'Ente gestore procede alla applicazione del canone di cui agli artt. 40 e seguenti. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 22
1.
L'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 24
Decadenza della permanenza nell'alloggio
1. La decadenza della permanenza nell'alloggio viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dall'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d' uso;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) si sia reso inadempiente rispetto alle richieste di presentazione periodica della documentazione ai sensi del comma 4 dell'art. 36;
e) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio assegnato, o sull'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza la prescritta autorizzazione o concessione. E' fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge oppure la rimozione dell'abuso entro il termine perentorio disposto dal provvedimento del Sindaco.
2. La decadenza della permanenza nell'alloggio viene inoltre dichiarata nel caso in cui l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per la permanenza stessa, ad esclusione di quelli concernenti il reddito familiare e la titolarità di diritti reali, rispetto ai quali la decadenza di verifica solamente nelle seguenti ipotesi:
a) reddito annuo del nucleo familiare superiore al triplo del limite di reddito stabilito per l'accesso, di cui alla lett. E) della Tabella A, allegata alla presente legge, il superamento di tale limite deve essere accertato per due anni consecutivi computandosi, allo scopo, anche quelli considerati ai fini della decadenza dalla qualifica di assegnatario di cui all'art. 23;
b) titolarità, da parte dell'assegnatario o altro componente della famiglia, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio idoneo ai sensi della lettera C) della Tabella A, allegata alla presente legge. L'acquisizione di uno dei diritti predetti da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente, e venga occupato entro un anno dall'acquisto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dal Sindaco.
3. La decadenza della permanenza nell'alloggio, dichiarata dal Sindaco, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Il provvedimento medesimo può concedere un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio. La dilazione non viene concessa qualora venga anche riscontrata una morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da parte del conduttore dell'alloggio e del suo nucleo familiare.
5. Contro il provvedimento del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del comma 1 e nei confronti di cui abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della Legge 5 agosto 1977, n. 513 Sito esterno.
7. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera C) della tabella A, ma non abbia il godimento dell'alloggio sito nel comune in cui il medesimo assegnatario risieda o nei comuni contermini, il termine per il rilascio potrà essere prorogato, previa richiesta al Sindaco da parte dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'interessato, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente legge. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 23
1.
L'art. 25 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 24
1.
L'art. 26 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 26
Occupazione illegale degli alloggi
1. L'Ente proprietario o, in caso di inerzia di questo protrattasi oltre i trenta giorni dalla avvenuta conoscenza dell'occupazione, l'Ente cui la legge affida la gestione dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Ai sensi del quinto comma dell'art. 17 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno, l'atto con cui è disposto il rilascio costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
3. In caso di occupazione abusiva di alloggio il termine indicato nel comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il legale rappresentante dell'Ente proprietario, o dell'Ente cui la gestione è affidata dalla legge, persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.
4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente legge occupano, ancorchè senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica e che presentino nei quattro mesi successivi apposita domanda al Comune e per conoscenza all'Ente gestore, il Comune stesso dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio, in presenza dei requisiti previsti dalla Tabella A.
5. L'assegnazione di cui al comma 4 è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;
b) all'accertamento, a cura dell'Amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti per l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria:
c) al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione;
d) all'eliminazione da parte dell'occupante di eventuali opere edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato predetto, da chiunque costruite senza le prescritte autorizzazioni o concessioni. ".
Sito esterno
Art. 25
1.
Nell'art. 28 della LR 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni il comma secondo è soppresso.
Art. 26
1.
Il comma primo dell'art. 29 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Le domande di cambio alloggio vengono esaminate da una Commissione costituita dall'Ente gestore così composta:
a) da due rappresentanti dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti del Comune sul cui territorio sorgono gli alloggi;
c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d' intesa dalle medesime. ".
Art. 27
1.
Il comma primo dell'art. 30 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni:
a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazioni di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell'ambito dello stesso edificio;
d) può essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in relazione al reddito;
e) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui alla lett. C) della tabella A allegata alla presente legge. ".
Art. 28
1.
L'art. 31 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 31
Cambi su proposta dell'Ente gestore
1. L'Ente gestore, anche su richiesta del Comune, può proporre all'assegnazione il cambio di alloggio per grave sottoutilizzazione della superficie o per altro giustificato motivo, con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione dell'alloggio oggetto della proposta, ferma restando l'indicazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
2. Nel caso di non accettazione del cambio dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un canone pari al doppio di quello già corrisposto, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di soli redditi derivanti da pensioni minime o sociali.
3. Nei Comuni organizzati in distretti circoscrizionali, i cambi, su proposta dell'assegnatario, possono essere non accettati dall'assegnatario, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, quando le proposte siano relative ad alloggi siti al di fuori del territorio di competenza della circoscrizione di appartenenza o di quelle contigue.
4. Qualora, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio, l'assegnatario opponga rifiuto alla proposta di cambio, previa garanzia del successivo rientro nell'alloggio ad intervento ultimato, l'Ente gestore può attivare la procedura legale per la risoluzione del contratto di locazione e la contestuale decadenza dell'assegnazione. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduzioni o proroghe. ".
Art. 29
1.
L'art. 32 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 30
1.
La rubrica del Titolo IV della LR 14 marzo 1984, n. 12, è così sostituita:
"TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI ".
Art. 31
1.
Il comma quarto dell'art. 34 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
1. " Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonchè quelli per la ripartizione degli oneri fra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione. ".
Art. 32
1.
L'art. 36 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 36
Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
1. Ai fini del controllo dei requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, l'Ente gestore si avvale anche dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, di cui alla LR 30 agosto 1982, n. 41.
2. La situazione reddituale, nonchè quella inerente alla permanenza dei requisiti di assegnazione, è aggiornata, almeno ogni due anni, dagli Enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 12.
3. E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere alla scadenza stabilita e nei termini e modalità fissate dall'Ente gestore per la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza dei requisiti.
4. Qualora, nonostante la previa richiesta, da effettuarsi a mezzo di specifiche comunicazioni oppure mediante avviso di modalità previsti per i bandi di concorso dal comma quinto dell'art. 4, oltre ad ulteriori adeguate forme di diffusione, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero produca documentazione parziale o palesemente inattendibile, si applicano le disposizioni dell'art. 24 relative alla decadenza della permanenza nell'alloggio.
5. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia dichiarata la decadenza della permanenza nell'alloggio, l'assegnatario, inadempiente all'obbligo di cui al comma 3, provveda a trasmettere all'Ente gestore la richiesta documentazione, attestante la permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al Comune del ricevimento della documentazione suddetta. ".
Art. 33
1.
L'art. 37 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 37
Fondo sociale
1. E' istituito un fondo sociale regionale finalizzato all'erogazione di contributi a favore delle famiglie degli assegnatari o in attesa di assegnazione impossibilitate a sostenere l'onere del pagamento dei canoni e dei servizi.
2. La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate derivanti dai canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 40. ".
Art. 34
1.
L'art. 38 della LR 14 marzo 1984, n. 12, è così sostituito:
"Art. 38
Morosità nel pagamento del canone
1. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione di servizi, gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'art. 32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine di mora fissato dall'Ente gestore.
3. In presenza di particolari e gravi situazioni personali e familiari dell'assegnatario che si sia reso inadempiente nel pagamento del canone di locazione e delle quote per servizi, l'Ente gestore, su richiesta del Comune, che si accolla i relativi oneri e spese, sospende le procedure e le iniziative di cui ai commi 1 e 2. .
Art. 35
1.
L'art. 39 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 39
Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche, L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d' intesa tra gli Enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari. I protocolli di intesa disciplineranno i rapporti tra gli Enti gestori e le rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nell'ambito di tali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte ai Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.
2. I Comuni e gli Enti gestori concedono, previa apposita convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali, nelle forme e nelle strutture partecipative che le organizzazioni si daranno, per lo svolgimento della loro attività.
3. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una della parti, le confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.
4. In ogni territorio provinciale, sede di istituto autonomo per le case popolari, è istituita una sede di confronto fra la Provincia, gli Enti proprietari, gli istituti autonomi per le case popolari e le confederazioni sindacali e degli utenti, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici saranno disciplinati da protocolli di intesa che le singole Amministrazioni provinciali sottoscriveranno con gli Istituti e le Confederazioni sindacali e dell'utenza. I previsti confronti si svolgeranno con particolare riferimento alle programmazioni di settore, ai piani di investimento, alla gestione del patrimonio pubblico e alle verifiche sui risultati conseguiti.
5. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli Enti gestori della riscossione, della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'Ente gestore, a titolo non oneroso, effettua ogni mese il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono. ".
Art. 36
1.
Il Titolo V della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"TITOLO V
NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE ".
Art. 37
1.
L'art. 40 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 40
Definizione del canone
1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonchè il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, nella misura stabilita dal CIPE.
2. Il canone è determinato sulla base della redditività degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti i componenti il nucleo.
3. L'applicazione del canone è differenziato in base alle seguenti fasce:
A) nucleo familiare con reddito derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente non superiore all'importo di due pensioni minime INPS;
B) nucleo familiare con reddito compreso tra il limite di cui al punto A) e il limite di reddito per la decadenza di cui all'art. 23;
C) nucleo familiare con reddito superiore al predetto limite di decadenza. .
4. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del comma 1 sono formulati dall'Ente gestore, sentiti il Comune e le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
5. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per difetto. ".
Sito esterno
Art. 38
1.
L'art. 41 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 41
Elementi soggettivi per la determinazione del canone
1. Ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia A) di cui all'art. 40, il reddito complessivo del nucleo familiare degli altri assegnatari è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni. Esso è determinato sulla base del reddito imponibile nonchè di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatte salve le particolari esclusioni previste per legge in riferimento alla natura della erogazione. Nella determinazione del reddito complessivo non va comunque computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. ".
Sito esterno
Art. 39
1.
L'art. 42 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 42
Elementi oggettivi per la determinazione del canone
1. L'elemento oggettivo su cui si base la determinazione del canone è costituito da una aliquota del valore catastale determinato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno. ".
Sito esterno
Art. 40
1.
L'art. 43 della LR 14 marzo 1982, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 43
Determinazione del canone
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare del canone che dovrà essere corrisposto dalle fasce di utenza di cui all'art. 40, secondo i seguenti criteri:
1) Fascia " A":
- " canone sociale" pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per ogni componente del nucleo stesso, escluso l'assegnatario. I nuclei familiari non percettori di reddito o percettori di redditi non computabile ai sensi dell'art. 41 sono tenuti a corrispondere un canone minimo simbolico di lire 25.000 mensili, a carico del fondo sociale di cui all'art. 37.
2) Fascia " B":
- " canone di riferimento" pari ad una aliquota percentuale del valore catastale dell'alloggio. La predetta misura potrà essere ridotta o aumentata in rapporto al reddito del nucleo familiare degli utenti, in modo da garantire un uguale gettito. A tal fine, gli utenti potranno essere collocati in non più di tre sottofasce.
3) Fascia " C":
- canone pari ad una aliquota percentuale del valore catastale dell'alloggio corrispondente a quella di cui alla precedente fascia " B" maggiorata in misura non inferiore al cinquanta per cento del nucleo familiare con reddito ricompreso fra quello stabilito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario e quello previsto per la permanenza nell'alloggio.
2. Le aliquote relative al valore stabilite per le fasce " B" e " C" dovranno tenere conto del reddito procapite.
3. In sede di prima applicazione, e in attesa dell'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al DL 23 gennaio 1993, n. 16 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, il canone relativo alle fasce " B" e " C" è determinato dal Consiglio regionale, entro i termini di cui al comma 1, ai sensi degli artt. dal 12 al 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno. Detto canone potrà essere aumentato o diminuito, per gli assegnatari di cui alla fascia " B", in rapporto al reddito del nucleo familiare. Il canone di locazione per gli appartenenti alla fascia " C" è pari al canone determinato come sopra aumentato in misura non inferiore al cinquanta per cento.
4. Nel periodo successivo alla dichiarazione di decadenza della permanenza nell'alloggio, si applica al canone già corrisposto una maggiorazione pari al cinquanta per cento dello stesso. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 41
1.
L'art. 44 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 44
Aggiornamento del canone
1. Il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è aggiornato dagli Enti gestori ogniqualvota vi sia variazione sia sul reddito che del valore catastale degli immobili, con decorrenza al 1 gennaio dell'anno seguente.
2. Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica alle percentuali relative alle fasce di cui all'art. 43, che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare sia alle finalità di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, che agli scopi di cui all'art. 37 della presente legge. Gli Enti gestori sono tenuti a comunicare alla Regione le percentuali di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione degli alloggi. ".
Sito esterno
Art. 42
1.
L'art. 45 della lR L4 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 43
1.
L'art. 45 bis della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Art. 45 bis
Funzioni degli istituti autonomi per le case popolari
1. Gli Istituti per le case popolari, tenuti, ai sensi dell'art. 4 della LR 30 agosto 1982, n. 41, alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio pubblico, contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 1 della LR suddetta, previa convenzione con l'Ente proprietario, preferibilmente estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
2. La Giunta regionale, al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione - tipo.
3. Gli IACP, previa convenzione con gli Enti locali per l'esercizio di funzioni poste in capo a questi ultimi, possono svolgere attività in materia di edilizia residenziale pubblica, finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi tecnici ed economici. .
Art. 44
1.
L'articolo 47 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 47
Organi degli istituti autonomi per le case popolari
1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, il Consiglio di Amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, previsto dall'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, è composto dai seguenti cinque membri:
a) tre membri eletti dal Consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
b) un rappresentante del Comune capoluogo e uno in rappresentanza del Comune non capoluogo sul cui territorio è presente il maggior numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nominati ai sensi degli artt. 23 e 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Il Comune non capoluogo è segnalato dalla Regione sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.
2. Il Presidente e, ove previsto dai vigenti statuti, il Vice Presidente degli istituti autonomi per le case popolari sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dal Consiglio provinciale di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere degli istituti autonomi per le case popolari sono incompatibili con quelle di Consigliere regionale. provinciale, comunale e circoscrizionale.
4. Il Collegio dei sindaci è composto:
a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla Giunta regionale e da un sindaco nominato dal Consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
b) da un rappresentante della Regione, scelto anche tra i dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali con profilo professionale attinente, nominato dalla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei sindaci invia, inoltre, annualmente alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere sul bilancio stesso e sul risultato complessivo e finale della gestione, nonchè eventuali proposte circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli istituti autonomi per le case popolari di modificare i propri statuti ai sensi dei commi 1 e 2. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 45
1.
L'art. 49 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 49
Disciplina delle procedure amministrative
1. Le procedure amministrative di assegnazione, nonchè tutte le altre disposizioni contenute nella presente legge, sono assoggettate alle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, concernente " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed alle conseguenti norme regionali di attuazione. ".
Sito esterno
Art. 46
1.
Dopo l'art. 49 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente Titolo VI comprensivo degli artt. 50, 51 e 52:
"TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Reddito per l'accesso
1. Il limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica verrà aggiornato con delibera del Consiglio regionale, con cadenze non superiori ai due anni, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.
Art. 51
Norme di attuazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo della domanda.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno formate, in sostituzione di quelle attualmente operanti, le Commissioni di cui all'art. 9.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 47, gli attuali Consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi regionali. Nel predetto periodo di transizione, in deroga alle previsioni statutarie dei singoli Istituti autonomi per le case popolari, le sedute dei Consigli di amministrazione devono ritenersi valide con la presenza di almeno tre dei loro membri.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della LR 1 febbraio 1982, n. 8, relativi alla istituzione e al funzionamento del Comitato di coordinamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica, nonchè ogni altra disposizione di riferimento.
2. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna Bologna, 16 marzo 1995

Espandi Indice