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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 1
Istituzione del Difensore civico
1. Per le finalità di cui all'art. 45 dello Statuto è istituito nella regione Emilia - Romagna il Difensore civico.
2. La presente legge ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della LR 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa.
3. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà, indipendenza, efficacia.

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