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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 11
Relazioni e pubblicità delle attività
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consigoio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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