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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 12
Convenzioni con i Comuni e le Province
1. le funzioni di Difensore civico dei Comuni e delle Province dell'Emilia - Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal Difensore civico regionale.
2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d' intesa con il Difensore civico.

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