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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 13
Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali
1. Il Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione Sito esterno. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore civico regionale convoca periodicamente una Conferenza dei Difensori civici operanti sul territorio della regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

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