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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 14
Indennità
1. Al Difensore civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonchè lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

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