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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 15
Sede, personale e strutture
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d' intesa con il Difensore civico, stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, la sua dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale e procede all'assegnazione del personale stesso.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore civico, che ne diviene consegnatario, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Il Difensore civico, d' intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per l'Amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

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