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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 2
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi e comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
c) delle Aziende Unità sanitarie locali e Ospedaliere;
d) degli Enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.
2. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione Sito esterno.
3. Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

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