Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 3
Attivazione dell'intervento
1. Nei casi di cui all'art. 2, il Difensore civico interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorchè siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere;
b) d' ufficio.
2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude nè limita la facoltà di reclamo al Difensore civico.
3. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.
4. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.
5. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Espandi Indice