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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 4
Procedimento
1. Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett a) del comma 1 dell'art. 3.
2. Il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, può:
a) chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle eventuali disfunzioni;
b) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
c) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
d) chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro trenta giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso delle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
4. Il Difensore civico dà notizia agli interessati degli eventuali provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato della pratica.
5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d' ufficio.
6. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

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