LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15
NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 5
Procedimento disciplinare
1. Il Difensore civico può richiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore civico.