Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 6
Modalità dell'azione
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d' ufficio nei confronti degli interessati.
2. Il Difensore civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previe adeguate intese degli Enti locali.

Espandi Indice