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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 7
Requisiti per l'elezione
1. Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico - amministrative e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.

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