LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15
NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 8
Elezione
1. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.