Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 9
Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale od europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana o di Comunità Montana; i componenti degli organi delle Aziende Unità sanitarie locali e Ospedaliere;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
c) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 2 dell'art. 2 ed i funzionari delle Prefetture;
d) i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 2;
e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. L'incarico del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Espandi Indice