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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 22

ADEGUAMENTO DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1971, N. 1, ALLA NORMATIVA STATALE E RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

(Legge di pura modifica agli artt. 7 e 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche".
2.
Il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1, come introdotto dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1984 n. 18, è sostituito dal seguente:
"L'imposta di cui al comma primo è determinata nel trenta per cento del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole".
Art. 2
Integrazione della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1 è aggiunto il seguente:
"L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale è determinata nella misura del cinque per cento del relativo canone".
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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