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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 25

ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICONVERSIONE DELL'AREA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI CUI ALL'OBIETTIVO 2 DEI FONDI A FINALITÀ STRUTTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit1 Titolo II - ASSE 1: SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE E ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Espandere area tit1 Titolo III - ASSE 2: SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Espandere area tit1 Titolo IV - ASSE 3: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA
Espandere area tit1 Titolo V - ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Espandere area tit1 Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina i programmi attribuiti alla Regione nell'ambito del "Documento Unico di Programmazione della zona Obiettivo 2 della Regione Emilia-Romagna 1994-1996", di seguito Programma Obiettivo 2, approvato dalla Commissione CEE con Decisione C (94) 3410 del 14 dicembre 1994 di cui al Reg. CEE n. 2081/93.
2. Il Programma Obiettivo 2 si articola in "assi" e "misure" ed opera nelle aree di cui all'elenco stabilito dalla Commissione e precisamente nei comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Reggio Emilia (circoscrizioni 2, 7, 8), Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Carpi, Cavezzo, Novi di Modena.
3. La Regione, quale autorità responsabile dell'attuazione del Programma Obiettivo 2, adotta i provvedimenti utili alla sua realizzazione.
4. La presente legge integra, anche in deroga alla vigente legislazione regionale, le disposizioni contenute nel Documento Unico di Programmazione citato al comma 1, le quali si intendono integralmente recepite.
Art. 2
Modalità di gestione e valutazione
1. La Regione realizza il Programma Obiettivo 2 tramite le strutture organizzative regionali competenti per materia avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali dell'area interessata.
2. Spetta in particolare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di Industria promuovere gli atti e le iniziative necessarie per la realizzazione del Programma, assicurare il coordinamento delle altre strutture regionali competenti per settore.
3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto istituisce il Comitato di Sorveglianza previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio delle Comunità europee, e modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 su designazione dei soggetti competenti e nel rispetto della disciplina contenuta nel Documento Unico di Programmazione. Il Comitato di Sorveglianza svolge le funzioni ad esso demandate dal Documento Unico di Programmazione e periodicamente informa le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche di categoria sullo stato di attuazione del Programma.
4. A supporto del Comitato di Sorveglianza è istituito con decreto del Presidente della Giunta presso l'Assessorato competente in materia di Industria il Segretariato del Programma, composto dal Segretario del Comitato di Sorveglianza, dai responsabili di Asse e/o misura, da funzionari regionali appartenenti alle strutture coinvolte nell'attuazione del programma.
5. Il Segretariato assicura un'efficace attività di valutazione del Programma e fornisce al Comitato di Sorveglianza le elaborazioni necessarie a verificare l'impatto socio-economico e l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dello stesso e offre un supporto metodologico nella fase di selezione dei progetti.
6. L'Assessore competente in materia di Industria con proprio decreto nomina, sentiti gli Assessori interessati, i Responsabili di Asse e/o di misura.
Art. 3
Requisiti delle PMI destinatarie degli interventi
1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese secondo la definizione della Comunicazione della Commissione CEE sugli aiuti alle PMI 92/c 213/02 del 20 maggio 1992 e che abbiano la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area Obiettivo 2.
2. Il regime di aiuti per le PMI previsti al comma 4 dell'art. 5, al comma 4 dell'art. 7 e al comma 4 dell'art. 11 è elevato fino al venti per cento per le piccole imprese e al quindici per cento per le medie imprese, in relazione alla definizione delle aree di cui all'art. 92, III comma, lett. c) del trattato CEE.
Art. 4
Criteri per l'accesso ai benefici
1. La Giunta regionale con appositi atti predetermina i criteri e le modalità di attuazione delle singole misure, le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Obiettivo 2 nonché le modalità di liquidazione e di erogazione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. In particolare, per l'istruttoria e la valutazione delle domande di contributo la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni nelle quali siano definite le modalità e i tempi per lo svolgimento delle relative attività.
3. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalità di attuazione delle misure contenute nel programma.
Titolo II
ASSE 1: SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE E ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Art. 5
Misura 1.1. Incentivi alle nuove imprese
1. La misura è finalizzata a:
a) favorire la nascita e lo sviluppo di imprese con significativi caratteri di innovazione;
b) favorire il ricambio generazionale nell'imprenditoria;
c) qualificare la struttura produttiva soprattutto in settori non tradizionali.
2. Per l'attuazione della Misura 1.1 possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, costituite "ex novo" e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle piccole e medie imprese per:
a) acquisizione di macchine, impianti, attrezzature e beni strumentali, questi ultimi anche in leasing.
b) acquisto di "know how", "software", brevetti e tecnologie inerenti all'attività dell'impresa.
c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile.
d) adeguamento ristrutturazione locali, necessari per l'attività.
4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il quindici per cento dell'investimento lordo ammesso per le piccole imprese e il 7,5% dell'investimento lordo ammesso per le medie imprese.
5. I contributi di cui ai commi precedenti non potranno comunque superare i 300.000.000 di lire per ciascuna impresa.
Art. 6
Misura 1.2. Assistenza alla creazione di nuove imprese
1. La misura è finalizzata a:
a) offrire servizi di assistenza tecnica alle nuove imprese per la verifica di fattibilità dell'idea, la redazione del "business plan" e la fase di "start up" e servizi di consulenza specializzata per la ricerca di mercati, la promozione, l'organizzazione aziendale;
b) promuovere processi di "spin-off" aziendale.
2. Per l'attuazione della Misura 1.2 sono concessi contributi alla società consortile Business Innovation Center - BIC Emilia-Romagna per la creazione di uno sportello nell'area Obiettivo 2, sulla base della presentazione di un programma di attività indicante gli obiettivi, le azioni, i servizi erogati e il relativo piano finanziario.
3. Per l'erogazione dei predetti servizi il BIC può avvalersi delle strutture delle associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative nelle aree oggetto della presente legge.
4. I contributi di cui al comma 2 copriranno il settantacinque per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative previste.
Titolo III
ASSE 2: SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 7
Misura 2.2. Incentivi per la riqualificazione dell'impresa artigiana
1. La misura è finalizzata a:
a) riqualificare le imprese artigiane esistenti;
b) promuovere l'innovazione e la ricerca, nella produzione e nei servizi;
c) incentivare la qualificazione degli imprenditori/trici;
d) dare impulso all'internazionalizzazione ed alla integrazione delle imprese;
e) favorire lo sviluppo di artigianato di qualità.
2. Per l'attuazione della Misura 2.2 possono essere concessi contributi alle imprese artigiane della produzione e dei servizi, senza distinzione di settore merceologico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 8 agosto 1985, n.443 Sito esterno, "Legge quadro per l'artigianato" e che abbiano la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area Obiettivo 2.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle imprese artigiane per:
a) ristrutturazione, recuperi e ampliamenti dei locali;
b) attrezzature, macchinari e tecnologie;
c) acquisizione di servizi rivolti all'innovazione.
4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il quindici per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alla lettera a) e b) e il quaranta per cento per le voci di spesa di cui alla lettera c).
5. I contributi di cui ai commi precedenti non potranno comunque superare i 300.000.000 di lire per ciascuna impresa.
6. Le funzioni relative al procedimento di gestione dei contributi sono delegate alle Province dell'area Obiettivo 2, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Art. 8
Misura 2.3. Servizi finanziari
1. La misura è finalizzata al:
a) aumento della capacità di credito delle aziende tramite facilitazioni nell'accesso al credito;
b) aumento degli investimenti nelle imprese industriali, cooperative e artigiane;
c) rafforzamento delle imprese industriali, cooperative e artigiane.
2. Per l'attuazione della misura 2.3. sono concessi contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti nell'area Obiettivo 2 per l'integrazione dei fondi rischi a garanzia del credito a breve, medio termine e per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il cinquanta per cento dell'intero ammontare dei fondi rischi esistenti al momento della stipula della convenzione di cui al comma 5.
4. I fondi di cui al comma 3 potranno rilasciare garanzie fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento attuati da PMI e da imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 fino ad un massimo di 500.000.000 di lire.
5. La Giunta regionale con apposita deliberazione definisce i termini per la presentazione delle domande da parte dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi interessati e le priorità per la loro valutazione, privilegiando in particolare quegli organismi che in relazione all'ammontare dei fondi rischi costituiti, al numero delle convenzioni in essere con istituti di credito e al numero delle imprese associate, assicurano strumenti adeguati per l'ottimizzazione del servizio prestato. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce inoltre i criteri cui i consorzi fidi devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni di fido agevolato. Per la gestione del fondo verranno stipulate convenzioni con le cooperative di garanzia o con i consorzi fidi operanti nell'area.
6. Ad esaurimento dell'intervento, la Regione definisce con proprio atto le destinazioni dei fondi eventualmente giacenti presso le strutture con cui siano state stipulate le convenzioni di cui al comma 5 al fine di assicurarne una destinazione conforme alle finalità della misura 2.3.
Art. 9
Misura 2.4. Animazione economica per il rafforzamento ed il riposizionamento competitivo delle PMI
1. La misura è finalizzata:
a) a stimolare l'utilizzo di nuovi servizi da parte delle imprese;
b) a intervenire direttamente sulle capacità strategiche delle imprese stesse, favorendo l'innalzamento delle capacità gestionali del management locale, l'innovazione organizzativa, l'internazionalizzazione, l'introduzione di tecnologie avanzate nelle fasi di progettazione e di commercializzazione dei prodotti, l'ottimizzazione del rapporto committente/subfornitori.
2. Per l'attuazione della Misura 2.4 sono concessi contributi all'ERVET - Politiche per le imprese - S.p.A per azioni coerenti con le finalità indicate al comma 1 sulla base di apposita convenzione con la Regione.
3. I contributi sono concessi per spese relative alle attività realizzate da centri di servizio, enti ed organismi particolarmente competenti in materia, operanti in area che riguardino in particolare:
a) l'analisi del livello di competitività delle imprese e l'aiuto all'identificazione e valutazione degli indici di rischio aziendale;
b) la creazione di task forces per identificare i problemi specifici delle imprese;
c) l'utilizzo di strumenti innovativi nel campo della organizzazione e gestione;
d) la promozione di tecnologie avanzate;
e) il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI dell'area.
4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il settanta per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative.
Titolo IV
ASSE 3: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA
Art. 10
Misura 3.1. Sostegno all'innovazione di prodotto, alla sperimentazione di sistemi di progettazione e produzione avanzati, alla diffusione dell'assistenza tecnica e laboratoristica nelle PMI
1. La misura è finalizzata a:
a) promuovere i processi innovativi indirizzati alla diversificazione produttiva, favorendo l'interazione tra imprese locali, enti di ricerca, istituti universitari, centri di servizi alle imprese, laboratori di prove e analisi.
b) stimolare le imprese artigiane e le PMI dell'area a realizzare prodotti caratterizzati da certezza prestazionale, sicurezza e affidabilità favorendo il ricorso a servizi di assistenza tecnica e laboratoristica avanzati.
2. Per l'attuazione della misura possono essere concessi contributi a consorzi senza fini di lucro a cui partecipino imprese dell'area unitamente a soggetti di rango elevato attivi nel campo della ricerca (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consiglio nazionale delle ricerche), Istituti universitari, centri di servizio del Sistema ERVET, laboratori di prove e analisi, banche, associazioni professionali e di categoria.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute per le seguenti attività:
a) predisposizione di progetti innovativi per l'individuazione di nuove tipologie di prodotti, sperimentazione di metodologie innovative nel campo della progettazione e di sistemi di produzione avanzati;
b) redazione di cataloghi di tecnologie e processi innovativi potenzialmente utilizzabili dalle PMI dell'area;
c) redazione di cataloghi dei servizi tecnologici avanzati disponibili in Europa di interesse per le imprese locali.
d) realizzazione di studi e progetti pilota nel campo delle metodologie e delle procedure in materia di controlli, valutazione e certificazione dei prodotti, dei processi e dei sistemi aziendali;
e) promozione presso le imprese delle opportunità offerte dai servizi di assistenza tecnologica, organizzativa e laboratoristica disponibili sul mercato.
4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il settanta per cento delle spese ammesse e per un tetto massimo di L.1.500.000.000 per ciascun consorzio.
Art. 11
Misura 3.2. Aiuto per la riconversione dei cicli produttivi ad elevato impatto ambientale
1. La misura è finalizzata a:
a) favorire la riconversione nonché idonea rilocalizzazione di attività produttive che esercitano un forte impatto sulle risorse ambientali, in termini quantitativi e/o qualitativi;
b) promuovere azioni di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva di cicli aziendali, mediante interventi di innovazione tecnologica;
c) sollecitare da parte delle imprese un miglioramento delle performance ambientali rispetto al semplice adeguamento alle norme imposte dalla legislazione ambientale vigente.
2. Per l'attuazione della Misura 3.2 possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle piccole e medie imprese per:
a) razionalizzazione dei cicli produttivi attraverso l'introduzione di macchine che comportino minori consumi energetici e maggiori rendimenti, nonché l'adozione di sistemi e attrezzature anche automatizzate che consentano il risparmio di risorse ambientali;
b) introduzione di tecnologie innovative o di sistemi integrativi di depurazione degli scarichi idrici e delle emissioni atmosferiche e/o sonore finalizzate ad un miglioramento della qualità ambientale;
c) introduzione di tecnologie e prodotti mirati al risparmio di materie prime, ad aumentare la quota di recupero e riciclaggio di residui delle lavorazioni nonché a favorire l'uso di materiali a minor impatto ambientale;
d) spostamento di aziende ad elevato impatto ambientale, situate in ambiti urbani, verso aree attrezzate che consentano un migliore e più razionale utilizzo delle risorse ambientali, nonché un inserimento delle attività produttive più compatibile con il contesto sociale e territoriale.
4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il trenta per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alla lettera a) b) e c) e, per le voci di spesa di cui alla lettera d), nella misura massima del quindici per cento della spesa ammissibile per le piccole imprese e il 7,5% della spesa ammissibile per le medie imprese.
5. Le spese ammesse di cui alla lettera d) del comma 3 sono ammesse solo se relative alla rilocalizzazione di impianti per i quali sia accertata l'incompatibilità ambientale dei processi produttivi con l'attuale contesto sociale, territoriale ed ambientale. In particolare saranno considerati ammissibili i costi relativi a:
a) oneri di trasferimento di macchinari ed impianti produttivi e di trattamento di fattori inquinanti già utilizzati nelle attività svolte dall'azienda nella vecchia sede purché rispondenti alle norme vigenti;
b) costi di realizzazione degli impianti fissi da realizzare nello stabilimento di nuovo insediamento.
Titolo V
ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Art. 12
Misura 5.1. Diffusione dell'informazione, studi e ricerche, valutazione e monitoraggio
1. La misura è finalizzata a:
a) promuovere e diffondere le opportunità offerte dal programma;
b) acquisire informazioni ed elaborazioni relativamente alla situazione dell'area e su eventuali opportunità di sviluppo e riqualificazione;
c) fornire al Comitato di Sorveglianza un rapporto di valutazione e rapporti di monitoraggio finanziario e amministrativo sull'impatto del programma.
2. Per l'attuazione della misura 5.1 la Regione Emilia-Romagna si serve, ove ne ricorrano i presupposti, di consulenze esterne particolarmente qualificate nel caso in cui necessiti di professionalità specifiche e può attivare apposite convenzioni per studi e ricerche, osservate le norme vigenti.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 13
Formazione professionale
1. Gli interventi di formazione professionale sono realizzati secondo le normative vigenti in materia.
Art. 14
Cumulabilità
1. Non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi regionali, dello Stato o da norme comunitarie per il medesimo titolo.
Art. 15
Norme finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Obiettivo 2 di cui alla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo quanto disposto dalla Decisione della Commissione CEE C (94) 3410 del 14 dicembre 1994 di cui al Reg. CEE 2081/93, con cui i fondi rivenienti dallo Stato secondo quanto disposto dalla Deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994 e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui ai Capitoli 86350 (voce n. 10) e 86500 (voce n. 15) del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1995.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995 a norma di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8 di approvazione del Bilancio, quanto, per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 16
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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