LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26
MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA
(Legge di pura modifica. Vedi art. 6 della L.R. 27 aprile 1990 n. 35 e art. 6 della L.R. 20 luglio 1992 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995
Art. 2
Compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico-Osservatorio
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, è aggiunto il seguente periodo:
"I compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico- Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia".