LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26
MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA
(Legge di pura modifica. Vedi art. 6 della L.R. 27 aprile 1990 n. 35 e art. 6 della L.R. 20 luglio 1992 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.
2. Essa è promulgata non appena abbia ottenuto il visto del Commissario di Governo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.