LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concede alla "Fondazione Arturo Toscanini" - alla quale partecipa quale socio fondatore ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n. 26 - un contributo annuale, allo scopo di concorrere alla promozione e alla realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale.