LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 2
(modificato comma 2 da art. 16 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Concessione del contributo
1. La "Fondazione Arturo Toscanini" è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
2. La Regione allo scopo di garantire la continuità dei programmi della "Fondazione Arturo Toscanini" concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1.
3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.