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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28

CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DEL TRICOLORE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna per celebrare il duecentesimo anniversario (bicentenario) dell'adozione della bandiera tricolore, per gli anni 1995, 1996 e 1997, promuove, organizza, sostiene e finanzia speciali manifestazioni culturali, celebrative e di ricerca storica.
Art. 2
1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito il "Comitato regionale per le celebrazioni del bicentenario".
2. Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, delle Università della regione, dell'Associazione nazionale Comitato Primo Tricolore, della Deputazione di Storia Patria, di istituti storici, di organismi pubblici e privati.
3. Il Comitato di cui al comma 1 elegge nel proprio seno un Presidente ed un Comitato esecutivo composto da undici membri. Il Comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica; in particolare:
a) raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative e di ricerca storica avanzate al fine del loro inserimento nei programmi di cui all'art. 1;
b) sovraintende all'attuazione del programma approvato dalla Giunta regionale.
Art. 3
1. Il Comitato regionale per le celebrazioni del bicentenario si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, di una Segreteria operativa.
2. Il personale occorrente alla Segreteria operativa, nonchè specifiche professionalità di supporto al Comitato vengono messi a disposizione dalla Regione e anche dagli enti locali ed organismi che fanno parte del Comitato di cui all'art. 2.
Art. 4
1. La Giunta regionale delibera sulle proposte del Comitato regionale, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui all'art. 1, assume i relativi impegni finanziari ed assegna al Comitato le somme impegnate.
2. La Giunta regionale designa, ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, il funzionario delegato all'erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.
3. Eventuali assegnazioni da parte dello Stato e contributi di enti locali o di privati per iniziative e manifestazioni saranno introitati dalla Giunta regionale e inseriti nella parte Entrata del bilancio regionale concorrendo al finanziamento globale delle iniziative.
Art. 5
1. Il Comitato svolgerà le funzioni di cui alla presente legge fino al 31 dicembre 1997 o, comunque, fino alla data di completamento delle manifestazioni già programmate ed organizzate.
Art. 6
1. Agli oneri finanziari relativi alla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11, comma primo, della L.R. 31/'77.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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